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Servizio RLST

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RLS) o di un territorio (RLST) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale territoriale o di comparto sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso a cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato.

Il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori stabiliti in sede di contrattazione collettiva è il seguente:
  • 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (in tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva).
Pertanto in caso di mancata elezione dell’RLS Aziendale è necessario informarsi presso l’Ente Bilaterale di riferimento se è presente un Rappresentante Territoriale da farsi assegnare. Per l‘attribuzione del RLST viene richiesto un contributo economico proporzionale al numero di addetti presenti in azienda.

Il Ruolo e i compiti dell’RLST


I compiti del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, come disposto dall’Art. 50 del D.Lgs. 81/08, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva sono:
  • Deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individualizzazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva in cui opera;
  • Deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al Primo Soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
  • Partecipare all’organizzazione della formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  • Visitare i luoghi di lavoro e produce specifiche osservazioni;
  • Informare il datore di lavoro dei problemi riscontrati durante le sue ispezioni e se le misure di sicurezza prese dal datore di lavoro per eliminare i rischi riscontrati non gli sembrano idonee può fare ricorso alle Autorità Competenti;
  • Partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs 81\08;
  • Promuovere l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

Per l’esercizio delle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81\08, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale può accedere ai luoghi di lavoro solo nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso enunciati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Il termine di preavviso, come su indicato, non opera in caso di infortunio grave, infatti, è sufficiente che il RLST comunichi l’accesso all’organismo paritetico.

L’RLST non svolgerà alcuna attività in contrapposizione a quelli che sono i compiti descritti dalla normativa di riferimento.

Requisiti, nomina e attivazione del servizio


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dovrà essere designato dalle aziende che non riescono ad eleggere un RLS interno. Il Datore di lavoro, in comune accordo con i lavoratori, richiederà all’Ente Bilaterale la funzione di rappresentanza dei lavoratori. L’RLST dovrà appartenere ad una STA EBIGEN UGL/CONFIMEA e dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale RLST dello stesso Ente.

L’RLST deve essere in grado di espletare il proprio mandato sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità; a tal fine dovrà frequentare appositi corsi formativi e di aggiornamento. L’incarico dell’RLST ha durata triennale ed è facoltà delle STA o dell’Ente Bilaterale rinnovare l’incarico dell’RLST e/o sostituirlo, prima dello scadere dei tre anni, in virtù del lavoro svolto all’interno dell’azienda che lo ha nominato. Ogni azienda che richiederà l’attivazione del servizio RLST dovrà corrispondere un contributo economico, secondo la tabella 1.0 di seguito riportata, proporzionale al numero di addetti presenti in azienda. Il contributo versato dall’azienda all’STA sarà ripartito al 50% con l’Ente Bilaterale.

Tabella 1.0 – Contributo aziendale per NR dipendente
Numero di dipendenti
Costo azienda
aziende da 1 a 10 dip
€ 16,00
aziende da 11 a 30 dip
€ 12,00
aziende da 31 a 50 dip
€ 8,00
superiore a 51
Su convenzione



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